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Statuto

Art.1 Denominazione e sede

  1. E' costituita in Bassano in Teverina (Vt), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, una Associazione denominata "Associazione sportiva dilettantistica MOTO CLUB IGP2T"

Art. 2 - Scopo

  1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa ha per finalità la ricerca del benessere psico-fisico degli associati che si prefigge dì conseguire mediante: 
    • a) lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica dello sport motociclistico e delle altre discipline sportive regolamentate dal CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, di manifestazioni e spettacoli, di ogni altro tipo di attività motoria idonea a promuovere la conoscenza e/o la pratica delle discipline sportive e delle attività ludiche che l'assemblea dei soci, e per delega, il Consiglio Direttivo, delibererà di praticare.
    • b) la pratica delle attività e delle discipline finalizzate alla cura del corpo nella sua più ampia accezione.
    • c) l'organizzazione nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive prescelte.
    • d) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
    • e) Al fine di diffondere la cultura dello sport, l'associazione potrà organizzare manifestazioni e spettacoli sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici.
    • f) L'associazione al fine direndere maggiormente confortevole lo svolgimento delle attività sociali promuoverà ogni altra attività a ciò idonea, ivi compresa la prestazione di servizi e la cessione di accessori sportivi, di pubblicazioni, di materiale promozionale, di materiale sportivo, di servizi di ristoro sociale.
  3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI e a tutte le disposizioni statuarie delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva a cui si affilierà e si impegna ad accettare eventuali provvediemnti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione o dall'Ente di promozone sportiva dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgiemnto delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assempblee federali.

Art. 3 – Durata

  1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso ed ai diritti che ne derivano.
  2. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere annualmente una domanda su apposito modulo.
  4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
  5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  6. La quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  1. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e partecipale alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento all'uopo emanate.

Art. 6 - Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa e/o di frequenza;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

  1. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo ha efficacia immediata e diviene definitivo con la deliberazione assembleare.

3.L'associato definitivamente radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 Organi

  1. Gli organi sociali sono:
  • l'assemblea generale dei soci
  • il presidente
  • il consiglio direttivo

Art. 8 Assemblea

  1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
  3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in altra sede comunque idonea garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e di ogni altro debito verso l'associazione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 Compiti dell'assemblea

  1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo trenta giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o di impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  6. L' assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 -Validità assembleare

  1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art. 12 Assemblea straordinaria

  1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo minimo trenta giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri e fino ad un massimo di sette eletti; il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'assemblea che eleggerà con specifica votazione il Presidente.
  2. Il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere saranno designati dal Consiglio nel proprio ambito.
  3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, non superiori ad un anno.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14-Dimissioni

  1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoicomponenti.

Art. 15 Convocazione Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
    • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta

all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;

  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha il potere di firma per ogni operazione bancaria.

Art. 18 - Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sìa preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
  2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 21 Anno sociale

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – Patrimonio

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 23 Sezioni

  1. L'associazione potrà costituire delle sezioni sia per disciplina sportiva, sia territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
  2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
  3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  4. L'arbitrato avrà sede in Ladispoli e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
  5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di cui al primo comma.

Art. 25 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto dì voto, con l'esclusione delle deleghe.
  2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi in materia di associazionismo.